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Ricorso per riconoscere al docente la precedenza nella mobilità interprovinciale legge 104/92 per assistenza al genitore

A causa del vincolo previsto dal CCNL per la mobilità, molti docenti non possono accedere al trasferimento presso il comune di residenza del genitore portatore di handicap per prestargli assistenza.

Tale vincolo previsto dal CCNL riguardante la mobilità docenti contrasta in pieno il diritto della persona con disabilità ad essere assistita da un proprio congiunto.

Ed è per porre rimedio a tale illegittimità che lo Studio Legale di Giustizia Scuola, sulla scorta delle numerose pronunce favorevoli ottenute dai propri assistiti, propone il ricorso al Giudice del Lavoro volto a far riconoscere al docente impiegato fuori sede il diritto di poter beneficiare della precedenza prevista dalla Legge 104 del 92, articolo 33, comma 5 ai fini della mobilità interprovinciale.

L’obiettivo a cui tende il ricorso è quello di permettere ai docenti – o al personale ATA – di veder riconosciuta la possibilità di poter beneficiare della precedenza assoluta – ai fini della mobilità – prevista dalla Legge  104 del 1992 nell’assegnazione delle sedi scolastiche rientranti nel comune di ricongiungimento del genitore portatore di handicap.

Ciò avverrebbe ricorrendo contro il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, nella parte in cui non prevede tale possibilità di ricongiungimento per il ricorrente.

Il personale scolastico a cui è rivolto il ricorso è costituito da coloro che abbiano un genitore da assistere che versi in situazione di disabilità grave di cui riferimento all’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92.

Per maggiori informazioni e per partecipare al ricorso è possibile consultare il sito internet www.giustiziascuola.com

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