La responsabilità di garantire la conformità dei dispositivi medici spetta sempre al fabbricante, che detiene le conoscenze approfondite riguardanti il processo di progettazione e produzione.
Come fa il fabbricante a dimostrare la conformità dei suoi dispositivi medici?
Il fabbricante può avvalersi delle norme armonizzate, ovvero le norme valide in tutta l’Unione Europea, per determinare le prestazioni richieste per il suo dispositivo e verificare se queste sono rispettate almeno nei livelli minimi.
Il rispetto delle norme armonizzate costituisce una presunzione di conformità al Regolamento (UE) 2017/745, ma tale presunzione non equivale a certezza, poiché oltre alle prestazioni è necessario rispettare i requisiti essenziali indicati dal Regolamento.
NOTA: il fabbricante è il soggetto europeo responsabile dell’immissione sul mercato UE di un prodotto. Se il produttore di un articolo è extra UE, gli obblighi del fabbricante si applicano all’importatore!
Ci sono casi in cui non esistono norme armonizzate o esse sono insufficienti?
Sì, ci sono situazioni in cui le norme armonizzate non esistono o risultano insufficienti. In questi casi, si utilizzano le Specifiche Comuni, come per i dispositivi simili a quelli medici ma con prestazioni limitate e destinati all’estetica. Le Specifiche Comuni definiscono una situazione intermedia tra le semplici apparecchiature per estetica e i dispositivi medici.
Attenzione
Le modifiche “sostanziali” apportate a un dispositivo medico sono quelle che influenzano la sicurezza e richiedono una nuova valutazione di conformità e, in generale, una nuova marcatura CE. Tuttavia, oltre alle sostituzioni di parti con altre analoghe ed equivalenti, è comunque necessario documentare gli interventi e dimostrare se essi costituiscono o meno modifiche sostanziali.
I dispositivi medici devono rispettare solo il Regolamento (UE) 2017/745?
I dispositivi medici, come tutti i prodotti immessi sul mercato dell’Unione, devono sempre rispettare il Regolamento (UE) 2023/988, che sostituisce la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. Inoltre, per i prodotti importati da un Paese non comunitario, deve essere rispettato anche il Regolamento (UE) 2019/1020, che disciplina l’ingresso nello spazio comunitario.
Ci sono altri regolamenti o direttive che possono essere applicati ai dispositivi medici, oltre al 2017/745?
Certamente, molti dispositivi medici sono soggetti anche al regolamento macchine, alle direttive che disciplinano i prodotti elettrici ed elettronici, e al regolamento sui dispositivi di protezione individuale.
Ci sono degli obblighi definiti in modo più chiaro nel Regolamento (UE) 2017/745?
Rispetto alla precedente direttiva, oltre a una definizione più chiara degli obblighi relativi ai software, il regolamento evidenzia l’obbligo della valutazione clinica e del monitoraggio post-vendita, nonché gli aspetti della gestione del rischio, che devono essere attività continue. Infatti, il fascicolo tecnico non è più considerato una semplice raccolta di documenti da archiviare e tenere a disposizione delle autorità.
Hai bisogno di informazioni sulla conformità dei dispositivi medici e sul marchio CE?
Noi di CEC.Group possiamo assisterti in tutto il percorso obbligatorio per immettere i tuoi prodotti legalmente nel Mercato Europeo nel rispetto del diritto comunitario, incluso il Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).